La nuova direttiva europea disciplina la vendita delle sigarette e dei prodotti da tabacco.

La nuova direttiva europea (2014/40/UE) recepita in Italia con il decreto legislativo n.6 del 12/01/2016, interviene a disciplinare gli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco, l’etichettatura e il confezionamento, comprese le avvertenze relative alla salute, nonché il contenuto stesso di alcuni prodotti del tabacco. Inoltre contiene importanti novità in materia di tracciabilità dei prodotti del tabacco. In Italia sono state aggiunte ulteriori norme restrittive sul fumo e sulla vendita di sigarette ai minori. Per questo motivo, presso le tabaccherie, già attualmente si possono vedere i pacchetti di sigarette con una nuova veste grafica.

Vediamo sinteticamente quali sono le principali novità*:

Divieto di vendita ai minori.

Dal 2 febbraio 2016 sono entrate in vigore le nuove regole in materia di divieto di vendita ai minori di 18 anni dei prodotti del tabacco, divieto valido anche per le sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina ed ai prodotti del tabacco di nuova generazione.

In caso di violazione della legge noi tabaccai rischiamo:

  • Alla prima violazione: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e sospensione per 15 giorni della licenza all’esercizio dell’attività
  • In caso di reiterazione (cioè a partire dalla seconda violazione): sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro e revoca della licenza all’esercizio dell’attività

E’ bene che tutti i clienti sappiano di queste nuove norme e non mettano il loro tabaccaio in situazioni difficili o fuori norma perché il prezzo da pagare è troppo alto. In tutti i casi in cui vi siano dubbi sull’età dell’acquirente noi tabaccai abbiamo l’obbligo di richiedere l’esibizione di un documento di identità.

Divieto di fumo.

Dal 2 febbraio 2016 sono entrate in vigore anche le nuove norme sulla tutela della salute dei non fumatori, che integrano quanto già disposto sul tema della legge Sirchia.

La prima novità riguarda il divieto di fumo in auto, in sosta o in movimento, in presenza di minori o di donne in stato di gravidanza.

Altra novità riguarda l’individuazione di ulteriori specifici luoghi in cui è inibito il fumo. Oltre alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche, è esteso anche alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS. La sanzione amministrativa prevista per i trasgressori va da 25 a 250 euro.

Le nuove regole sul confezionamento e contenuto dei prodotti: la tempistica.

A partire dal giorno 21 maggio 2017 il cliente entrando in tabaccheria noterà la nuova grafica su tutti i pacchetti di sigarette. Fino ad allora in tabaccheria si potranno acquistare anche prodotti conosciuti con la grafica in uso fino ad oggi, ma da quella data in poi saranno in vendita obbligatoriamente solo prodotti conforme alle nuove regole europee. Abbiamo un anno di tempo, con modalità differenti a secondo se si è produttori, distributori o tabaccai, per adeguarci alla nuova direttiva europea.

Come si presenteranno i nuovi prodotti del tabacco?

Il fumatore troverà una nuova etichettatura con avvertenze relative alla salute qui di seguito elencate.

  • Avvertenze combinate: si tratta di una combinazione tra avvertenze testuali ed immagini con contenuto dissuasivo al consumo di tabacco. Sono previste più combinazioni le quali vengono fatte ruotare sulle confezioni seguendo una periodicità predefinita. E’ indicato anche un Numero Verde relativo al servizio per la disassuefazione al fumo.
  • Avvertenze generali: si tratta di un’avvertenza scritta che riporta il seguente testo: “il fumo uccide- smetti di fumare”.
  • Messaggio informativo: si tratta di un messaggio scritto con contenuto standard: “il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene”.
  • Avvertenze testuali: si tratta di avvertenze testuali, al pari di quelle già presenti, contengono messaggi volti ad avvertire il consumatore sui possibili rischi legati al consumo di tabacco. I messaggi sono in tutto 14 e vengono fatti ruotare sulle confezioni.

Sul pacchetto delle sigarette devono essere stampate le avvertenze combinate per uno spazio pari al 65% della superficie anteriore e posteriore della confezione. Ai lati per una superficie del 50% è previsto sia l’avvertenza generale che il messaggio informativo.

Sul pacchetto dei sigari, sigaretti e tabacco da pipa è presente solo l’avvertenza generale comprensiva del Numero Verde (30% dello spazio), nonché una delle avvertenze testuali tra quelle previste dal decreto (40% dello spazio)

Mentre per i prodotti del tabacco non da fumo (tabacco da mastico, da fiuto e per uso orale, prodotti del tabacco di nuova generazione) è invece prevista una specifica avvertenza testuale relativa alla salute (“questo prodotto del tabacco nuoce alla tua salute e provoca dipendenza”). L’avvertenza occupa il 30% dello spazio sia sul fronte che sul retro. Non sono previste le avvertenze combinate e quella generale, né il messaggio informativo e le avvertenze testuali prescritte per gli altri prodotti da fumo.

Il confezionamento: nuove regole sui formati.

Le nuove regole prevedono che le confezioni di sigarette siano sempre e comunque a forma di parallelepipedo (l’attuale pacchetto) e debbano contenere almeno 20 sigarette. Non sono più ammessi i pacchetti da 10 sigarette. Per i tabacchi da arrotolare è consentito il confezionamento a busta, a cilindro o a parallelepipedo. Ciascuna confezione di tabacco da arrotolare non può contenere meno di 30 grammi di prodotto. Le etichette non contengono alcuna informazione riguardo al contenuto di nicotina, catrame o monossido di carbonio del prodotto del tabacco

Ingredienti ed emissioni: regole e divieti.

Le nuove norme prevedono per quanto riguarda i livelli massimi di emissioni gli stessi già stabiliti dalla precedente direttiva (catrame: 10mg; nicotina: 1mg; monossido di carbonio: 10mg).

Per le sigarette ed il tabacco da arrotolare è espressamente vietato l’uso di additivi quali vitamine, caffeina, taurina ecc. composti con caratteristiche stimolanti o energizzanti. Sono invece ammessi additivi essenziali (ad es. lo zucchero) nella misura in cui siano funzionali al reintegro di quanto perduto dal prodotto in fase di lavorazione e non alteri le sue caratteristiche. E’ espressamente vietato l’uso degli aromi caratterizzanti. L’unica eccezione riguarda fino al 20 maggio 2020 i prodotti del tabacco con aroma mentolo in quanto ad oggi superano il 3% delle vendite in Europa.

Informare i clienti sulle novità relative alla tutela della salute e al consumo dei prodotti distribuiti, è per noi una priorità. Aiutare i consumatori ad essere più consapevoli e responsabili, fa parte dell’impegno che la Tabaccheria Nava assolve quotidianamente con i propri clienti, nel rispetto delle categorie più fragili.

 

 

*Informazioni tratte da “Quaderni sindacali” N.1 della Federazione Italiana Tabaccai: la nuova Direttiva Europea sui prodotti del tabacco

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